Page 66 - GEORGFISCHER - LISTINO GHISA MALLEABILE 2023 - FIDRA
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Condizioni generali di vendita                                                          situazione dopo 09/2022
          della Georg Fischer Fittings GmbH, Traisen


          1    Validità                                      10.6  Nel caso in cui il committente annulli l’ordinazione e la Georg Fischer non insista sull’adempimento del
          1.1   Le presenti condizioni generali di vendita valgono per tutte le forniture della    contratto, la Georg Fischer ha diritto a una pena convenzionale pari al 10% del valore dell’ordinazione in
            Georg Fischer Fittings-GmbH, A-3160 Traisen ("Georg Fischer") al committente.  questione e al risarcimento del danno comprovato che supera questo importo. Il committente ha il diritto
             Esse valgono anche per tutti i negozi futuri, anche in assenza di riferimento esplicito alle presenti    di provare che la Georg Fischer non a subito nessun danno o che il danno subito dalla Georg Fischer è
            condizioni.                                         inferiore alla penalità.
          1.2  Le disposizioni divergenti o complementari, in particolare le condizioni generali d’acquisto del   11  Imballaggio
             committente nonché gli accordi orali non sono riconosciuti dalla Georg Fischer, salvo che non vengano
            confermati per iscritto dalla Georg Fischer. Le presenti condizioni generali di vendita valgono anche       Se, oltre all’imballaggio standard, i prodotti vengono ulteriormente imballati, l’imballaggio
            qualora la Georg Fischer sia a conoscenza di condizioni del committente contrarie o divergenti dalle   supplementare viene messo in conto separatamente.
            presenti condizioni generali di vendita ed effettui la fornitura al committente senza riserve.
          1.3  Sono equiparate alla forma scritta tutte le forme di trasmissione con un testo, utilizzabile in funzione di   12   Trapasso dei rischi
            prova, come p. es. telefax, e-mail, ecc.         12.1  I rischi passano al committente franco fabbrica Georg Fischer (ex works) secondo Incoterms ICC 2010
                                                                (o ultima versione), anche se la consegna avviene a spese della Georg Fischer o secondo clausole simili,
          2  Offerte                                            o se la consegna include il montaggio o se il trasporto viene organizzato e gestito dalla
             Le offerte della Georg Fischer non sono vincolanti, se non indicato diversamente per iscritto. Un ordine    Georg Fischer.
            si intende accettato dalla Georg Fischer solo se è stato confermato per iscritto e la conferma dell’ordine   12.2  Se la spedizione è ritardata per ragioni non imputabili alla Georg Fischer, i rischi passano al
            è pervenuta al committente.                         committente con la comunicazione a quest’ultimo che la merce è pronta per la spedizione.
          3   Volume di fornitura                            13   Spedizione e assicurazione
          3.1   La Georg Fischer si riserva il diritto di modificare l’assortimento dei prodotti.  13.1  Se non accordato altrimenti, il committente sostiene i costi della spedizione.
          3.2   Per il volume e l’esecuzione della fornitura è determinante la conferma dell’ordine.  13.2  Spetta al committente assicurare la merce contro i danni di qualsiasi natura. Anche se la Georg Fischer
          3.3  Se la colonna “SP” del catalogo di vendita “Programma e valori indice” in vigore indica una quantità di   provvede all’assicurazione, questa si intende stipulata per incarico e per conto del committente.
            pezzi, questa vale come quantità minima d’acquisto.  13.3  Richieste particolari riguardanti la spedizione e l’assicurazione devono essere comunicate per tempo
                                                                alla Georg Fischer. In caso contrario la spedizione avviene a discrezione – tuttavia senza responsabilità –
          4   Dati e documenti                                  della Georg Fischer nel modo più veloce e meno oneroso possibile.
          4.1  I documenti tecnici, come disegni, descrizioni, illustrazioni, eventuali dati riguardanti dimensioni,       Se in un caso specifico viene pattuito che la Georg Fischer debba sostenere le spese di spedizione, la
            caratteristiche o peso, nonché il riferimento a eventuali norme servono a scopi d’informazione e non   spedizione viene organizzata dalla Georg Fischer. Se il committente impartisce prescrizioni particolari,
            contengono alcuna garanzia concernente le caratteristiche.   eventuali costi supplementari vanno a suo carico.
             Nei casi in cui il progresso tecnico lo rende possibile, la Georg Fischer si riserva il diritto di effettuare   13.4  In caso di danneggiamento o di perdita di prodotti durante il trasporto, il committente deve apportare
            eventuali modifiche.                                una relativa riserva sui documenti di ricezione e richiedere al vettore che effettui immediatamente un
          4.2  Tutti i documenti tecnici rimangono proprietà intellettuale della Georg Fischer e possono essere    accertamento dei fatti.
            utilizzati soltanto per gli scopi concordati o indicati dalla Georg Fischer.     La comunicazione di danni da trasporto non immediatamente rilevabili deve essere presentata al vettore
                                                                al più tardi entro sei (6) giorni lavorativi dalla ricezione dei prodotti.
          5   Riservatezza, protezione dei dati
          5.1  I partner contrattuali trattano in maniera confidenziale tutte le informazioni riservate commerciali o    14   Verifica e accettazione della fornitura
            tecniche riguardanti l’altro partner contrattuale, di cui vengono a conoscenza nell’ambito del loro    14.1  Durante la fabbricazione, le merci vengono verificate dalla Georg Fischer nel modo consueto.
            rapporto commerciale, e non le mettono a disposizione di terzi né le utilizzano per scopi propri.     Se il committente richiede verifiche più accurate, queste devono essere concordate per iscritto e pagate
          5.2  Nell’ambito del rapporto contrattuale con il committente è necessaria anche l’elaborazione di dati    dal committente.
            personali. Il committente dà il proprio consenso e si dichiara d’accordo che la Georg Fischer, allo scopo    14.2  Il committente si impegna ad adempiere ai propri obblighi di controllo e reclamo previsti dalla legge.
            di svolgere e mantenere rapporti commerciali, trasmetta tali dati anche a terzi (p. es. sottomandatari   I difetti riguardanti il peso, il numero di pezzi o la qualità esteriore dei prodotti devono essere denunciati
            ecc.) in Svizzera e all’estero.                     al più tardi cinque (5) giorni lavorativi dopo la ricezione. Il committente è tenuto a denunciare gli altri
                                                                difetti immediatamente dopo il loro accertamento e in ogni caso entro il termine di garanzia contrattuale.
          6   Prescrizioni nel luogo di destinazione, controlli per l’esportazione  Le denunce dei vizi devono avere forma scritta.
          6.1  Il committente deve informare la Georg Fischer se vi sono prescrizioni legali locali o altre   14.3  I pezzi difettosi devono essere conservati in ogni caso fino al chiarimento definitivo del diritto di garanzia
             regolamentazioni che si riferiscono all’esecuzione della fornitura nonché all’osservanza di norme di   o di risarcimento e, su richiesta, devono essere messi a disposizione della Georg Fischer.
            sicurezza e di ammissione.                       14.4  Se lo richiede, la Georg Fischer deve avere la possibilità di effettuare un esame in proprio o di far
          6.2  Il committente ha la responsabilità di osservare le disposizioni riguardanti i controlli d’esportazione nel   effettuare da terzi una perizia del difetto o del danno, prima dell’inizio dei lavori di riparazione.
            caso di una riesportazione della merce.
                                                             15  Garanzia
          7  Prezzi                                          15.1  Su richiesta scritta del committente, la Georg Fischer si obbliga a riparare o sostituire, a sua scelta,
          7.1  I prezzi s’intendono, se non viene accordato altrimenti, franco fabbrica secondo Incoterms 2010 ICC    gratuitamente e il più velocemente possibile, tutti i pezzi della sua fornitura comprovatamene
            (o ultima versione), compreso l’imballaggio standard. Tutti i costi supplementari, come p. es. le spese per   danneggiati o inutilizzabili a causa di cattiva qualità del materiale, costruzione errata, esecuzione
            la spedizione, l’assicurazione, i permessi di esportazione, di transito, di importazione o altre    difettosa o a causa di istruzioni d’uso o di montaggio errate.
            autorizzazioni e certificazioni ("costi supplementari") vanno a carico del committente. Sono pure a carico      Per proteggere il personale contro sostanze tossiche o radioattive che potreb-bero essere trasportate
            del committente tutti i tipi di imposte, emolumenti, tasse e dazi doganali.  attraverso i prodotti in questione, tutte le forniture rispe-dite alla Georg Fischer o alla sua rete di
          7.2  I costi supplementari relativi ai diversi prodotti vengono messi a disposizione del committente su    distribuzione devono essere accompa-gnate da un “Material Safety Disclosure Form”. Tali moduli
            richiesta, al più tardi con la conferma dell’ordine.  possono essere ot-tenuti dalle società di vendita locali o tramite il sito www.piping.georgfischer.com.
                                                                Le parti sostituite diventano proprietà della Georg Fischer, su richiesta della Georg Fischer.
          8   Condizioni di pagamento                        15.2  Per i fabbricati costruiti in base a indicazioni, a disegni o modelli del committente, la garanzia della
          8.1  Il committente deve effettuare i pagamenti al luogo della ditta Georg Fischer che ha emesso la fattura,   Georg Fischer si limita alla qualità del materiale e alla lavorazione.
            senza alcuna deduzione come sconto, spese, imposte e tasse, secondo le condizioni di pagamento   15.3  Il committente è autorizzato a richiedere la risoluzione del contratto o la diminuzione del prezzo
            concordate. Le fatture sono pagabili entro 14 giorni al netto, se non concordato diversamente nel caso   contrattuale se
            specifico.                                          -  è impossibile effettuare una riparazione o una sostituzione della merce;
          8.2  Il committente ha un diritto di compensazione e di ritenzione soltanto per i crediti incontestati oppure      -  la Georg Fischer non riesce ad effettuare la riparazione o la sostituzione della merce entro un tempo
            legalmente accertati. In particolare i pagamenti devono essere effettuati anche se mancano parti non      adeguato oppure
            essenziali della fornitura, purché non tale mancanza renda impossibile l’uso della fornitura stessa.     -  se la Georg Fischer rifiuta o ritarda colpevolmente la riparazione o la sostituzione della merce.
                                                             15.4  Per forniture essenziali da parte di terzi, la Georg Fischer fornisce una garanzia solo nell’ambito
          9   Riserva di proprietà                              dell’obbligo di prestazione di garanzia del sottofornitore.
          9.1  I prodotti forniti rimangono di proprietà della Georg Fischer, fino a che il committente non ha soddisfatto   15.5  I difetti e i danni sono esclusi dalla garanzia solo nel caso di difformità irrilevante dalle caratteristiche
            tutti i crediti della Georg Fischer nei suoi confronti al momento della fornitura.  concordate o se dovuti a usura naturale, magazzinaggio o manutenzione non adeguati, inosservanza
          9.2  Se il committente rivende la merce con riserva di proprietà conformemente alle disposizioni del    delle prescrizioni sull’uso e sul montaggio, sollecitazione eccessiva, mezzi d’esercizio inadeguati, lavori
            contratto, nel rapporto interno il committente cede alla Georg Fischer, fin d’ora e fino all’ammortamento   di costruzione difettosi, terreno d’installazione inadeguato, interventi inappropriati del committente o di
            di tutti i crediti della Georg Fischer, tutti i diritti che gli risultassero dalla vendita nei confronti dei suoi   terzi, utilizzo di parti non originali nonché ad altre cause non imputabili alla Georg Fischer.
            acquirenti, compresi tutti i diritti accessori, le garanzie e le riserve di proprietà e indipendentemente dal   15.6  I diritti di garanzia e di responsabilità cadono in prescrizione dodici (12) mesi dalla ricezione della
            fatto che la merce fornita sia stata rivenduta senza o dopo una ulteriore lavorazione. Se il committente   fornitura da parte dell’utilizzatore finale, al più tardi però diciotto (18) mesi dopo l’uscita della fornitura
            non adempie ai propri obblighi di pagamento, deve notificare alla Georg Fischer i crediti ceduti e i    dalla Georg Fischer.
            relativi debitori, dare tutte le informazioni necessarie per la loro riscossione, consegnare tutta la    15.7  Per la merce fornita utilizzata, secondo il suo uso consueto, per un edificio e ne abbia causato difetti
            documentazione relativa e comunicare ai debitori la cessione.    oppure per la merce fornita impiegata in impianti di tubazione interrati,
            Il committente è autorizzato, fino a revoca, a riscuotere questi crediti anche dopo la loro cessione.     a) la Georg Fischer si assume, nell’ambito dell’adempimento posticipato, i costi proporzionali di
          9.3  Se il valore della merce con riserva di proprietà, insieme alle altre garanzie accordate alla    smontaggio e montaggio necessari per ristabilire lo stato originario dell’oggetto in questione e in caso di
            Georg Fischer, supera di oltre il 20% i crediti della Georg Fischer nei confronti del committente, la    colpa gli altri danni consequenziali diretti (danni alle cose e alle persone). Per analogia si applica tuttavia
            Georg Fischer è tenuta, su richiesta del committente, a retrocedere al committente i diritti menzionati   l’articolo 15.
            all’art. 9.2.                                       b) in deroga all’articolo 15.6, i diritti di garanzia e di responsabilità cadono in prescrizione dopo cinque
          9.4  Nei casi di lavorazioni, trasformazioni o commistioni, la Georg Fischer acquisisce la comproprietà del   (5) anni dalla data d’installazione, al più tardi tuttavia dopo sette (7) anni dalla data di produzione.
            nuovo oggetto proporzionalmente al valore della merce fornita (importo finale della fattura comprensivo      Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di dolo o manifesta colpa grave della
            di imposta sul valore aggiunto) rispetto agli altri oggetti lavorati, trasformati o commisti.  Georg Fischer.
          9.5  In caso di comportamento del committente contrario alle condizioni contrattuali, in particolare in caso   16   Limitazione della responsabilità
            di ritardo del pagamento, la Georg Fischer ha diritto, dopo sollecito, a riprendere la merce con riserva di
            proprietà e il committente è obbligato alla restituzione.     Per violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per impossibilità, ritardo,
                                                                consulenza provatamente erronea, colpa nella conclusione del contratto e fatto illecito, la Georg Fischer,
          10  Fornitura                                         i suoi dirigenti e altri agenti rispondono solo in casi di dolo e manifesta colpa grave.
          10.1  I termini di consegna indicati non sono vincolanti, salvo che l’impegno non sia stato accordato       La presente esclusione di responsabilità comprende in particolare il risarcimento di danni
            espressamente nella conferma dell’ordine. Il termine di consegna accordato inizia non appena il    consequenziali indiretti, quali il risarcimento per perdita di produzione, perdite di utilizzo, perdita di
            contratto è stato stipulato, tutte le formalità richieste dalle autorità, come i permessi per l’importazione    ordini e le pretese di regresso da parte di terzi, per le suddette forniture e prestazioni, nonché il
            e il pagamento, sono stati ottenuti e sono stati chiariti tutti i principali punti tecnici.  risarcimento per mancato guadagno. Qualora venisse provata una responsabilità della Georg Fischer,
             Si considera osservato se la fornitura è stata approntata per la spedizione.  il diritto al risarcimento dei danni è limitato ai danni prevedibili e tipici. Se una delle parti contrattuali
          10.2  L’obbligo di consegna è soggetto alle seguenti riserve, ovvero, la scadenza viene adeguatamente    fa valere nei confronti dell’altra parte una violazione del contratto, deve prendere tutti i provvedimenti
            prolungata o il termine di fornitura viene differito:  necessari per ridurre al minimo il danno causato, a condizione che ciò possa avvenire con mezzi
             a)  se la Georg Fischer non riceve in  tempo utile le indicazioni necessarie all’esecuzione    economicamente accettabili.
               dell’ordinazione oppure se il committente le modifica successivamente e quindi provoca un ritardo    Se la parte interessata non adempie a tale obbligo di riduzione del danno, la controparte può pretendere
               della consegna;                                  una adeguata riduzione dell’obbligo di risarcimento dei danni.
             b)  se la Georg Fischer è impossibilitata ad effettuare la consegna per forza maggiore. Per forza       Questa esclusione non vale in caso di violazione colpevole di obblighi contrattuali essenziali, di
               maggiore s’intendono anche le circostanze imprevedibili e non imputabili alla Georg Fischer, che    mancanza di caratteristiche garantite nonché nei casi di responsabilità obbligatoria ai sensi della legge
               rendono estremamente la con-segna  irragionevolmente difficoltosa o impossibile, quali ritardi di    sulla responsabilità dei prodotti applicabile sulla fornitura difettosa.
               fornitura o forniture difettose da parte di subfornitori prescelti, controversie di lavoro, provvedimenti    17   Nullità parziale
               statali, carenza di materie prime o di energia, gravi perturbazioni dell’esercizio, per esempio dovute
               a distruzione completa della fabbrica oppure di reparti importanti, oppure dovute al guasto di impianti       Se singole disposizioni di queste condizioni generali di vendita dovessero divenire completamente o
               di fabbricazione indispensabili, a gravi impedimenti nei trasporti, p. es. causati da blocchi stradali.   parzialmente inefficaci, i partner contrattuali si obbligano a sostituire la disposizione inefficace o nulla
               Se queste circostanze durano più di sei (6) mesi, entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal    con una normativa valida che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo perseguito dalla
               contratto. Sono esclusi diritti del committente al risarcimento danni;  disposizione inefficace o nulla.
             c)  se il committente è in ritardo nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in particolare se non
               osserva le condizioni di pagamento oppure se non presta puntualmente le garanzie concordate.  18   Luogo d’adempimento e foro competente
          10.3  Se la Georg Fischer è da ritenere responsabile del superamento del termine di consegna concordato    18.1  Come luogo d’adempimento per la consegna dei prodotti si considera lo stabilimento Georg Fischer che
            o adeguatamente prolungato, la Georg Fischer verrà considerata morosa solo quando un termine   effettua la spedizione.
            supplementare di almeno un (1) mese comunicatole per iscritto dal committente sarà trascorso senza   18.2  In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, l’azione deve essere sollevata esclusiva-
            che la fornitura sia stata eseguita . In seguito, al committente spettano i diritti previsti dal-la legge. Fatta   mente presso il tribunale competente di St. Pölten, Austria. Tuttavia la Georg Fischer è autorizzata a
            riserva dell’articolo 16, un eventuale diritto del committente al risarcimento danni per ritardo è limitato   invocare anche un altro tribunale competente.
            tuttavia al massimo del 10% della somma dell’ordinazione in questione.  18.3  Il rapporto contrattuale soggiace al diritto austriaco (con esclusione dell’applicazione delle norme di
          10.4  Sono ammesse le consegne parziali. Per tali consegne la Georg Fischer può emettere fatture parziali.  conflitto di leggi e delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale
          10.5  Se il committente non prende subito in consegna la merce dichiarata pronta per la consegna, la    di beni) se-condo il codice civile (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) e il codice di commercio
            Georg Fischer è autorizzata a immagazzinare la merce a spese e a rischio del committente e a    (Handelsgesetzbuch).
            fatturarla come consegnata. Se il committente non paga la merce, la Georg Fischer è autorizzata in
            particolare a disporre liberamente della merce.
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