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C NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 74/2013
PER CAPIRE MEGLIO • Una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità
Prendiamo a esempio una caldaia a gas con potenzialità Competente per le ispezioni (in genere comuni con più
nominale utile di 24kW, se le operazioni di manutenzione di 40.000 abitanti e province per il restante territorio o
devono essere eseguite annualmente secondo quanto organismo esterno da queste delegato). A quest’ultima
specificato nel libretto di istruzioni della caldaia e secondo copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo”
quanto obbligatoriamente dichiarato dal manutentore/ istituito dalla Regione o dall’amministrazione.
installatore nel libretto di impianto, il controllo di efficienza per
questo tipo di impianto secondo l’Allegato A al D.P.R. 16 aprile I SOGGETTI RESPONSABILI DELL’IMPIANTO
2013, n. 74 deve avvenire ogni 4 anni. L’utente dovrà quindi Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio,
eseguire la manutenzione dell’apparecchio annualmente della conduzione, del controllo e della manutenzione degli
secondo quanto indicato dal manutentore e ogni 4 anni, dove impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva,
non diversamente specificato da disposizioni emesse dalla il regolamento stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni
Regione in occasione della manutenzione annuale dovrà fare di legge in materia di efficienza energetica, questi sono
un controllo di efficienza energetica. identificati con il responsabile dell’impianto che per esempio
nei condomini è identificato nell’amministratore, nelle
aziende nel legale rappresentante e per le singole unità
immobiliari nel proprietario o l’inquilino in caso di immobile in
locazione. Il responsabile di impianto può a sua volta delegare
a un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non
è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali
in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale
tecnico esclusivamente dedicato.
L’affidamento a un terzo, relativamente ai complessi
condominiali, può avvenire su delibera dell’assemblea con un
contratto scritto e il soggetto incaricato sarà responsabile del
mancato rispetto delle norme.
Quindi per riassumere
Nel caso di edifici in locazione il responsabile diventa
l’inquilino;
Nel caso di impianti centralizzati il responsabile è
l’amministratore di condominio;
Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone
SONO SOGGETTI A CONTROLLO DI EFFICIENZA fisiche il responsabile diventa il proprietario o l’amministratore
ENERGETICA LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMPIANTI: delegato.
• Impianti per la climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale superiore a 10 kW; Queste figure possono a loro volta delegare la responsabilità
• Impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di ad un «terzo responsabile» che deve possedere i requisiti
potenza termica utile nominale superiore a 12 kW. previsti nel D.M 22 gennaio 2008, n.37.
• Le potenze dell’impianto suddette si riferiscono alla Il terzo responsabile
somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine • Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto;
frigorifere, che si esegue soltanto quando essi agiscono • Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione
sullo stesso sistema di distribuzione. Le potenze non ordinaria e straordinaria e delle verifiche di efficienza
si sommano quindi quando i generatori di calore o i energetica;
gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono • Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
indipendenti. Per esempio non si esegue la somma delle • Risponde davanti alla legge per ogni eventuale
potenze per una caldaia alimentata a metano e una pompa inadempienza.
di calore per il riscaldamento, del tutto indipendenti,
oppure per due o più macchine frigorifere, anche con Vista la possibilità delle Regioni di emanare proprie normative
funzionamento a pompa di calore, indipendenti tra loro. in materia si consiglia di consultare sempre il sito web della
• Regione in cui è installato l’impianto termico.
• Il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato,
oltre che con la tempistica indicata nell’Allegato A anche:
• All’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura
della ditta installatrice;
• Nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema
di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
• Nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,
ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
•
• Al termine delle operazioni di controllo il manutentore
deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di
efficienza Energetica in tre copie di cui:
• Una copia è trattenuta dal manutentore;
• Una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la
allega al libretto di impianto;
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