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C NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI
D.P.R. 74/2013
PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche,
ENERGETICA DELL’IMPIANTO E TECNICI ABILITATI professionali e normative.
All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli, Da sottolineare che manutenzione dell’impianto e controllo
dell’efficienza energetica di un impianto termico sono due
la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli. procedimenti distinti:
I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere • La manutenzione di impianto termico: è data da tutte
effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezza
sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentori
dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienza devono definire e dichiarare esplicitamente al committente
energetica dell’impianto e riguardano in particolare il o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento
sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto
sistemi di regolazione della temperatura di centrale e locale o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazioni
nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale
di trattamento dell’acqua. Gli interventi di manutenzione e frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine
controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza da lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report
una parte e nel contempo mantenere un impianto efficiente della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle
nel tempo per avere una «bolletta meno cara». parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il
report che ne deriva non coincide necessariamente con il
ALLEGATO A (ARTICOLO 8, COMMI 1, 2 E 5) controllo di efficienza energetica.
Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di • Il controllo di efficienza energetica dell’impianto
climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori completato dalla redazione del Rapporto di Controllo è
di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza obbligatorio per legge e deve avvenire con la cadenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW. riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,
commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza
Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si delle operazioni di ordinaria manutenzione.
stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno
essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti termici e
Cadenza controlli di
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica (1) [KW] efficienza energetica Rapporto di controllo di
efficienza energetica (2)
(anni)
Generatori alimentati a 10<P<100 2
combustione liquido o Rapporto tipo 1
Impianti con generatore di solido P≥100 1
calore a fiamma
Generatori alimentati a 10<P<100 4 Rapporto tipo 1
gas, metano o GPL P≥100 2
Macchine frigorifere
e/o pompe di calore a 12<P<100 4
compressione di vapore
ad azionamento elettrico Rapporto tipo 2
e macchine frigorifere
e/o pompe di calore ad
assorbimento a fiamma P≥100 2
Impianti con macchine diretta
frigorifere/pompe di Pompe di calore a
calore compressione di
vapore azionate da P≥12 4 Rapporto tipo 2
motore endotermico
Pompe di calore ad
assorbimento alimentate P≥12 2 Rapporto tipo 2
con energia termica
Impianti alimentati Sottostazione di
da teleriscaldamento scambio termico da P>10 4 Rapporto tipo 3
rete ad utenza
Microcogenerazione Pel<50 4 Rapporto tipo 4
Impianti cogenerativi
Unità cogenerative Pel≥50 2 Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale
Pel - Potenza elettrica nominale
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati
da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7,
comma 6.
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