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C   NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI


                          D.P.R. 74/2013





              PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA          devono  disporre  necessariamente di  conoscenze  tecniche,
              ENERGETICA DELL’IMPIANTO E TECNICI ABILITATI     professionali e normative.
             All’interno del decreto vengono fissate le regole per i controlli,   Da sottolineare che manutenzione dell’impianto e controllo
                                                               dell’efficienza energetica di  un  impianto  termico  sono  due
             la loro periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati a effettuarli.   procedimenti distinti:
             I controlli e le eventuali manutenzioni devono infatti essere   •  La  manutenzione di impianto  termico: è  data da tutte
             effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai   quelle operazioni utili a preservare nel tempo la sicurezza
             sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore   e l’efficienza dell’impianto. Gli installatori e i manutentori
             dell’impianto con la finalità di garantire una piena efficienza   devono definire e dichiarare esplicitamente al committente
             energetica dell’impianto e  riguardano  in  particolare  il   o all’utente in forma scritta e facendo sempre riferimento
             sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei   alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto
             sistemi di regolazione della temperatura di centrale e locale   o del fabbricante degli apparecchi quali sono le operazioni
             nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi   di manutenzione di cui necessita l’impianto e con quale
             di  trattamento  dell’acqua.  Gli  interventi  di  manutenzione  e   frequenza tali operazioni devono essere eseguite. A fine
             controllo hanno la duplice funzione di garantire la sicurezza da   lavoro il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report
             una parte e nel contempo mantenere un impianto efficiente   della manutenzione compilando il libretto di impianto nelle
             nel tempo per avere una «bolletta meno cara».       parti dedicate. L’intervento di manutenzione, compreso il
                                                                 report che ne deriva non coincide necessariamente con il
             ALLEGATO A (ARTICOLO 8, COMMI 1, 2 E 5)             controllo di efficienza energetica.
             Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di   •  Il  controllo  di  efficienza energetica dell’impianto
             climatizzazione  invernale di  potenza termica utile  maggiori   completato  dalla  redazione  del  Rapporto  di  Controllo  è
             di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza   obbligatorio per  legge  e  deve  avvenire  con la cadenza
             termica utile nominale maggiore di 12 kW.           riportata nella tabella precedente (Allegato A, articolo 8,
                                                                 commi 1, 2 e 5) e deve essere eseguito in concomitanza
             Anche rispetto alle figure dei tecnici addetti alle ispezioni si   delle operazioni di ordinaria manutenzione.
             stabiliscono precise regole e, in particolare, questi dovranno
             essere  diversi da quelli  coinvolti  nella  progettazione,
             installazione  e  manutenzione degli impianti termici e




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                Tipologia impianto   Alimentazione  Potenza termica (1) [KW]  efficienza energetica   Rapporto di controllo di
                                                                                           efficienza energetica (2)
                                                                              (anni)
                                  Generatori alimentati a   10<P<100           2
                                  combustione liquido o                                      Rapporto tipo 1
              Impianti con generatore di   solido         P≥100                1
                 calore a fiamma
                                  Generatori alimentati a   10<P<100           4             Rapporto tipo 1
                                   gas, metano o GPL      P≥100                2

                                   Macchine frigorifere
                                  e/o pompe di calore a   12<P<100             4
                                  compressione di vapore
                                 ad azionamento elettrico                                    Rapporto tipo 2
                                  e macchine frigorifere
                                  e/o pompe di calore ad
                                  assorbimento a fiamma   P≥100                2
               Impianti con macchine   diretta
                frigorifere/pompe di   Pompe di calore a
                    calore          compressione di
                                   vapore azionate da      P≥12                4             Rapporto tipo 2
                                   motore endotermico

                                   Pompe di calore ad
                                 assorbimento alimentate   P≥12                2             Rapporto tipo 2
                                   con energia termica
                Impianti alimentati  Sottostazione di
                da teleriscaldamento  scambio termico da   P>10                4             Rapporto tipo 3
                                     rete ad utenza
                                   Microcogenerazione     Pel<50               4             Rapporto tipo 4
                Impianti cogenerativi
                                   Unità cogenerative     Pel≥50               2             Rapporto tipo 4
              P - Potenza termica utile nominale
              Pel - Potenza elettrica nominale
              (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
              (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati
              da una numerazione  progressiva che li  identifica, con  decreto del  Ministero dello  sviluppo  economico entro il  1° gennaio  2013,  come previsto all’articolo  7,
              comma 6.





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