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Listino Prezzi 2020 - Ceramica · Mobili arredobagno · Wellness


        CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA VILLEROY & BOCH AG

           l’Acquirente ovunque essi si trovino.  una stima die costi. Se l’Acquirente non ci mette a disposi-  nostro legale rappresentante e dei preposti.
                                               zione per la verifica la merce contestata entro il termine ra-
        6.      L’Acquirente è tenuto a trattare con cura i beni compraven-  gionevole da noi fissato, il diritto di garanzia per vizi decade   6.       Le pretese risarcitorie del cliente si prescrivono nei termini   CONDIZIONI DI   VENDITA
           duti e ad eseguire a sue spese tutti i necessari trattamenti di   una volta spirato il termine.  di legge decorrenti dal momento fissato per legge.
           conservazione e manutenzione come anche ad assicurare
           le nostre merci, a proprie spese, contro l’incendio e il furto   6.       Nell’esecuzione della riparazione da noi dovuta non sare-
           e, a nostra richiesta, a dimostrarci la conclusione di una   mo tenuti né allo smontaggio del bene difettoso né al suo   XI. Compensazione, diritto di ritenzione
           polizza assicurativa.               rimontaggio se sin dall’origine non eravamo tenuti al mon-
                                               taggio delle merci.              1.       L’Acquirente può procedere a compensazione solo per cre-
        7.       a) La lavorazione e la trasformazione del bene compraven-         diti esigibili che siano non contestati ovvero accertati con
           duto da parte dell’Acquirente viene sempre fatta per noi. Se   7.      Le pretese dell’Acquirente per vizi orientate al risarcimento   decisione passata in giudicato.
           il bene compravenduto viene unito a cose che non sono   del danno ovvero al rimborso di spese inutili, possono es-
           di nostra proprietà, acquistiamo il diritto di comproprietà   sere fatte valere solo con riferimento al punto X. e, per il   2.       Il diritto di ritenzione può essere azionato solo per crediti
           sul nuovo bene in rapporto al valore che, al tempo della   resto, sono escluse.  non contestati o incorporati in titoli passati in giudicato.
           lavorazione, il bene venduto (importo finale della fattura
           inclusa l’iva) ha rispetto al nuovo oggetto ottenuto. Sulle   8.       Il termine di prescrizione per i beni che per il di loro   XI.   Compensazione, diritto di ritenzione
           cose ottenute dalla trasformazione si applicano comunque             impiego ordinario sono stati utilizzati per una costruzione
           le disposizioni sulla riserva di proprietà.  e che ne hanno determinato la difettosità, è di 5 anni dalla   1.       L’Acquirente può procedere a compensazione solo per cre-
                                               consegna. Per gli altri beni il termine di prescrizione è di 1   diti esigibili che siano non contestati ovvero accertati con
                 b) A garanzia die nostri crediti, l’Acquirente ci cede anche i   anno dalla consegna. In caso di dolo o colpa grave ovvero   decisione passata in giudicato.
           crediti che egli vanta nei confronti di un terzo per l‘unione   in ipotesi di garanzia (§ 444 BGB) come anche nei casi
           della cosa venduta con immobili.    previsti dal § 479 BGB ed altre disposizioni speciali di leggi,   2.      Il diritto di ritenzione può essere azionato solo per crediti
                                               il termine di prescrizione è quello legale.  non contestati o incorporati in titoli passati in giudicato.
        8.      Se l’Acquirente prova che il valore realizzabile dalle garan-
           zie supera di oltre il 10 % i nostri crediti provvederemo a   9.       La nostra responsabilità non si estende ai danni per l’ordi-  XII. Diritti di privativa
           sua richiesta a liberare l’importo in eccedenza.  nario deterioramento (per es. abrasione metallica o usura
                                               attraverso prodotti abrasivi), per la perdita di proprietà sulla   1.   Tutti i diritti di privativa e di proprietà intellettuale sui nostri
                                               superficie dei beni che sulla base delle regole tecniche esi-  prodotti, sulle forme, sulle immagini, sulle istruzioni di mon-
        VIII.  Caratteristiche del prodotto    stenti al tempo della conclusione del contratto non erano   taggio, sulle relazioni, sui dati e su ogni altro documento
                                               evitabili, per utilizzo non conforme dei beni, per inosservan-  sono nostri ovvero dei rispettivi licenziatari. All’Acquirente
        1.   Facciamo rilevare quanto segue:   za delle avvertenze sulla pulizia, la cura e l’utilizzo dei beni   non è consentito l’uso o il godimento sui predetti diritti di
                  • A causa dei differenti materiali e procedimenti produttivi   o per danneggiamenti da parte dell’Acquirente o di terzi.  provativa e di proprietà intellettuale.
           può accadere che per i prodotti in serie, spesso anche in
           dipendenza di livelli di luminosità, si verifichino differenze di   X.   Risarcimento  XIII.  Applicazione del diritto tedesco, foro competente
           colore.
                 • Per ragioni tecniche di stampa può accadere che si verifi-  1.       Siamo tenuti al risarcimento (di seguito “risarcimento del   1.      Si applica il diritto tedesco con eccezione delle regole della
           chino differenze di colore tra i prospetti/cataloghi-fotografici   danno”) nei confronti dell’Acquirente in conformità alle re-  vendita internazionale (CISG).
           e i prodotti.                       lative previsioni di legge nei casi che seguono: per respon-
                 • L’uso non corretto di detersivi acidi e/o corrosivi può cau-  sabilità ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto;   2.       Se L’Acquirente è imprenditore e stipula il contratto nell’am-
           sare danneggiamenti.                nei casi di dolo o per volontaria induzione in errore; nei casi   bito della sua attività di impresa o una persona giuridica di
                 • Merci „II. scelta“ o di „assortimenti inferiori“ si differenziano   di colpa grave; per danni alla vita, alla persona o alla salute;   diritto pubblico o altro ente con patrimonio speciale di diritto
           in peggio nel design e nella qualità rispetto alle merci „I.   in caso di accettazione da parte nostra di una garanzia; nei   pubblico, il foro competente per ogni controversia connes-
           scelta“ ab.                         casi del § 288 comma 6 1° capoverso BGB e in tutti gli altri   sa o discendente col contratto è quella in cui ha sede la no-
                                               casi in cui in cui la responsabilità è obbligatoria per legge.  stra impresa che ha stipulato il contratto. Se l’impresa che
        2.      Ci riserviamo le differenze che usualmente si verificano in        ha stipulato il contratto ha sede al di fuori della Repubblica
           commercio in relazione alla lavorazione, ai colori e alle for-  2.       Siamo tenuti al risarcimento dell’Acquirente in conformità   Federale di Germania, il foro competente è quello in cui ha
           me.                                 delle relative previsioni di legge in caso di colpevole viola-  sede la Villeroy & Boch AG.
                                               zione di rilevanti obbligazioni contrattuali. Per rilevanti ob-
        3.       Se l’Acquirente apporta modifiche, in particolare decorazio-  bligazioni contrattuali devono intendersi tutti gli obblighi la
           ni o modifiche tecniche ai beni da noi forniti, la rivendita   cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo
           degli stessi col nostro marchio è vietata a meno che non   del contratto come anche gli obblighi la cui sola esecuzio-
           sia stata da noi preventivamente autorizzata.  ne rende possibile il corretto adempimento del contratto e
                                               alla cui osservanza l’Acquirente ha regolarmente riposto il
        IX.   Responsabilità per vizi          proprio affidamento. Qualora tuttavia la violazione di una
                                               obbligazione rilevante è causata da semplice colpa, il ri-
        1.   I diritti dell’Acquirente per vizi materiali e legali sono regolati   sarcimento del danno all’Acquirente è limitato, per quanto
           dalle norme di legge vigenti se ed in  riguarda il suo ammontare, ai tipici danni che potevano
                  quanto non diversamente stabilito nelle clausole che seguo-  essere previsti.
           no. Vigono in particolare anche le
                  norme di legge speciali per le vendite finali ai consumatori   3.      Se siamo in mora nell’esecuzione della nostra prestazione
           (diritto di regresso del fornitore ai  l’Acquirente può far valere nei nostri confronti una pena-
                  sensi dei §§ 478, 479 BGB).  le contrattuale o un danno determinato dal nostro ritardo
                                               che fossero connesse a forniture a catena regolate da altri
        2.      Per la verifica della merce e la denuncia dei difetti vale il §   rapporti contrattuali solo se l’Acquirente, prima della con-
           377 HGB con la particolarità che il termine per la denuncia   clusione del contatto, ci ha espressamente fatto rilevare il
           die vizi palesi è di due settimane dalla consegna mentre in   rischio di un siffatto danno. In caso contrario l’Acquirente
           caso di vizi che non possono essere scoperti facilmente, il   può pretendere come danno da ritardo il risarcimento di
           termine è di due settimane dalla scoperta.  una eventuale penale contrattuale da lui pagata o il ristoro
                                               di un danno forfettizzato nel limite massimo del 5% del valo-
        3.       Se la merce è viziata, abbiamo facoltà a nostra scelta di   re netto del suo ordine a noi. Quanto sopra si applica anche
           eliminare il vizio (riparazione) ovvero fornite un bene non   nei casi in cui l’Acquirente pretende da noi la malleva per
           viziato (nuova fornitura).          penali contrattuali o danni forfettizzati.
        4.       La merce contestata deve essere custodita e trattata corret-  4.       Per il resto sono escluse tutte le altre pretese risarcitorie,
           tamente dall‘Acquirente.            indipendentemente dalla di loro ragione giuridica.
        5.       Noi abbiamo la facoltà di esaminare la merce contestata   5.      Nelle ipotesi in cui, in base alle disposizioni che precedono,
           insieme con un perito da noi incaricato o con un terzo allo   è esclusa o limitata la nostra responsabilità tale esclusione
           scopo di farla periziare od anche, tra l’altro, per redigere   o limitazione vale anche per la responsabilità personale del




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