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C   NORMATIVA PER IMPIANTI TERMICI


                          D.P.R. 74/2013





              D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 PUBBLICATO NELLA
              GAZZ. UFF. 27 GIUGNO 2013, N. 149
             «Regolamento  recante definizione  dei  criteri generali  in
             materia di  esercizio,  conduzione,  controllo,  manutenzione
             e ispezione  degli  impianti termici per la climatizzazione
             invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua
             calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma
             1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
             Con il D.P.R. 74/2013 l’Italia si adegua alla normativa europea
             in  tema di  esercizio, controllo, ispezione  e manutenzione
             degli  impianti  termici per la  climatizzazione  invernale,  il
             raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per
             usi igienici sanitari. Il provvedimento fissa, inoltre, le regole
             anche per la cadenza dei controlli e l’adeguamento in termini
             di  efficienza degli impianti, i requisiti  delle figure  e  degli
             organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i
             valori delle temperature ambiente.



              VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
             Durante  il  funzionamento  dell’impianto  di  climatizzazione
             invernale,  la  media  ponderata delle  temperature dell’aria,
             misurate nei  singoli  ambienti  riscaldati  di  ciascuna  unità   Zona A  Zona C       Zona E
             immobiliare,  non deve superare determinati valori, così
             come non deve essere inferiore a determinati valori durante
             il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva per i   Zona B  Zona D         Zona F
             singoli ambienti raffrescati. I valori definiti dal decreto sono di
             seguito riportati:
                                                               Il decreto stabilisce il campo di applicazione di tali fasce di
             Riscaldamento                                     attivazione  a seconda  della  destinazione  d’uso  degli  edifici
             18°C + 2°C di  tolleranza per  gli  edifici  adibiti  ad attività   (art.4) e  la possibilità da parte dei singoli Comuni, di emettere
             industriali, artigianali e assimilabili;          specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti
             20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.  temporali  di  esercizio, anche per la  durata giornaliera e la
             Raffrescamento                                    regolazione delle temperature (Art.5).
             La temperatura media ponderata non deve essere minore di
             26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

             Il mantenimento della  temperatura dell’aria negli ambienti
             entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti
             che  non  comportino  spreco di  energia. In base a quanto
             stabilito nell’art. 4 del  decreto, l’esercizio  degli  impianti
             termici per la  climatizzazione  invernale è consentito  con
             limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di
             attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del
             territorio nazionale:
             a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
             b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
             c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
             d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
             e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
             f) Zona F: nessuna limitazione.





















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