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NORMATIVE


















                                       DECRETO 7 FEBBRAIO 2012, N. 25 (CHE ABROGA IL DM 443/90)
          Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano - Ministero della Salute (GU n. 69
          del 22-3-2012)
          Il Ministero della Salute, con il Decreto 7 febbraio 2012, n. 25, introduce nuove disposizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua
          destinata al consumo umano. Dall’entrata in vigore del presente Decreto viene abrogato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443.
          Scarica e leggi il documento integrale: MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 7 febbraio 2012 n. 25


                                                   D.P.R. 2 APRILE 2009, N. 59
          Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
          2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia - Il Presidente della Repubblica (GU n. 132 del 10-06-2009)
          Il Presidente della Repubblica, con il Decreto 2 aprile 2009, n. 59, articolo 4, definisce criteri generali e requisiti minimi per la prestazione energetica degli
          edifici e degli impianti termici.
          Riportiamo estratto dell’art. 4, comma 14: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legi-
          slativo all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione
          di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
          complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e’ prescritto: a) in
          assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25
          gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un
          trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua
          calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea
          maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
          Scarica e leggi il documento integrale: DPR 2 aprile 2009, n. 59


                             NORME UNI 8065 RELATIVE AL TRATTAMENTO ACQUA (RICHIAMATE DALLA LEGGE 46/90, ART. 7)
          6. Caratteristiche dell’acqua per impianti termici
          Di seguito vengono riportate le caratteristiche limite dell’acqua di alimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) e di esercizio (contenuta nell’impian-
          to). In fase di progetto devono essere previsti, in base alle caratteristiche dell’acqua greggia, tutti gli impianti di trattamento ed i condizionamenti chimici
          necessari per ottenere acqua con le caratteristiche riportate in 6.1.4, 6.2.4, 6.3.4, e 6.4.3. Compito del gestore è mantenere nel tempo entro i limiti e le carat-
          teristiche delle acque, effettuando i necessari controlli e gli interventi conseguenti.
          6.1. Impianto di riscaldamento ad acqua calda
          6.1.1. Trattamenti prescritti
          Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico. Per gli impianti di potenza maggiore di 350 KW (300.000 kcal/h) è necessario in-
          stallare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque in tutti casi) e, se l’acqua ha una durezza totale maggiore di 15° f un addolcitore per riportare la durezza
          entro i limiti previsti in 6.1.3.
          Impiantistica
          -  Tratt. previsto per caldaie oltre 300.000 Kcal/h con durezza acqua magg. di 15° f
          -  Tratt. previsto per caldaie fino a 300.000 Kcal/h con durezza acqua magg. di 35° f
          Se per l’impianto di riscaldamento è utilizzata una caldaia di tipo misto (acqua calda sanitaria + risanamento) si dovranno seguire anche le prescrizioni che
          sono previste per gli impianti di produzione acqua calda sanitaria (UNI 8065 “6.4”)
          6.1.2. Punti d’intervento
          Gli impianti di trattamento devono essere installati a monte degli impianti da proteggere, sulle tubazioni di carico e reintegro, per potere trattare sia l’acqua di
          primo riempimento sia quella di rabbocchi successivi. Il punto di immissione dei condizionanti deve essere previsto in modo da poter garantire la necessaria
          rapidità di azione: il punto di immissione ideale è nel flusso principale dell’impianto in una zona di massima turbolenza, per esempio a monte delle pompe di






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